Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 28/12/2001 n. 452

10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente

articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

11. Al Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche

a) nell'articolo 7, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "1-bis) il combustibile derivato da rifiuti"

b) nell'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera c) . Capo II Disposizioni in tema di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, di aumento delle poste dei giochi e altre misure in vista dell'introduzione dell'euro

Art. 8. Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate

1. Con Decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonchè della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.

2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente Decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.

3. Le concessioni rinnovate ai sensi dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono riattribuite ai sensi dell'articolo 2 del medesimo Decreto. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del presente Decreto, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.

Art. 9. Gioco del lotto

1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sarà effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del Lotto, alla quale sarà abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni.

2. L'importo della giocata minima del lotto è fissato in 1,00 euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non può essere superiore a 200,00 euro.

3. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari ad 0,05 euro o multipli di 0,05 euro.

4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, dal raccoglitore del gioco del Lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede del Lotto telefonico, il cui pagamento può essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.

5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati, entro i suddetti termini, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.

6. Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non può eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.

7. L'importo delle schede del Lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi di 2,50 euro e non può essere superiore a 500,00 euro.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 2002.

Art. 10. Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea

1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1 gennaio 2002, è fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.

Art. 11. Scommessa "Formula 101"

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa "Formula 101" è determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario è determinata in 2,00 euro.

Art. 12. Concorsi pronostici

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici di cui al Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima è pari a due colonne.

Art. 13. Scommesse

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.

Art. 14. Enalotto

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro.

2. La posta unitaria di partecipazione al concorso è di 0,408 euro per colonna.

Art. 15. Eliminazione del limite al Jackpot

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, è abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con Decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria. Capo III Disposizioni in materia di iva e norme finali

Art. 16. Disposizioni in materia di rimborsi IVA

1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del Decreto-Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75

a) se hanno già ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi

b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera a), possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 17. Regolazione contabile

1. L'importo corrispondente alle agevolazione di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonchè quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18. Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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